Art. 8.
(Modifica all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di obbligo della concessione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto).

      1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di prevedere tale anticipazione».